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Collegio sindacale

Collegio sindacale

Si tratta dell’organo di controllo la cui nomina peraltro è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge, nonche' quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.   
L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. E’ composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, nominati per la prima volta nell’Atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Gli accertamenti eseguiti vanno riportati sul libro delle adunanze del Collegio sindacale, mediante verbali redatti all’atto della riunione e firmati dai sindaci presenti.   
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.   

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