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Il fallimento e il differimento del fallimento

Il fallimento e il differimento del fallimento

Visti il dossier e le spiegazioni della società, il giudice può o pronunciare immediatamente il fallimento o decidere un differimento del fallimento.
In questo secondo caso, egli concede alla società un termine per presentare un piano di risanamento. Il risanamento può prendere delle forme diverse: concordato, cauzione, garanzie bancarie, aumento di capitale o postergazione dei crediti.
In generale il termine accordato è di 4 fino a 6 mesi. Può essere esteso a 12, addirittura a 24 mesi, per quanto la società possa dimostrare che il progetto avanza e che esistono prospettive di risanamento.
Durante il differimento del fallimento, i procedimenti nei confronti della società sono sospesi. I giudici può lasciare l’amministrazione della società agli amministratori, sottomettere le loro decisioni all’approvazione di un curatore o affidare l’amministrazione della società a un curatore.
Il differimento non è reso pubblico, eccetto che lo richieda la protezione dei creditori.
Se, primo o dopo il differimento, il giudice pronuncia il fallimento, la società è gestita dall’Ufficio dei fallimenti o da una persona nominata da questa autorità. Gli amministratori conservano il diritto di rappresentare la società soltanto nella misura necessaria.
Il fallimento è pubblicato immediatamente.
La procedura ordinaria di fallimento si svolge nella maniera seguente: (1) la gridai, (2) l’adunanza dei creditori, (3) la preparazione di una graduatoria, (4) la seconda adunanza dei creditori e (5) il pagamento dell’eventuale dividendo ai creditori.
Durante la procedura, l’amministrazione del fallimento veglia sul ricupero dei crediti dovuti alla società.
Trattandosi dell’ordine di pagamento dei creditori, la graduatoria, che serve da base per il pagamento dell’eventuale dividendo, in un primo momento distingue tra i crediti garantiti da pegno degli altri creditori. I crediti garantiti da pegno sono rimborsati con priorità sul prodotto della vendita del pegno.
I crediti non garantiti da pegno sono suddivisi in tre classi: (1) i salari, i crediti delle assicurazioni sociali e i crediti da alimenti (2) i crediti di quote assicurative alle assicurazioni sociali e i crediti delle persone, il cui patrimonio è posto sotto l’amministrazione del fallito (3) gli altri crediti.
Nella maggior parte dei casi, i crediti di una società sono costituti dai salari e da altri crediti. Una classe deve essere completamente rimborsata, prima che alla successiva tocchi un dividendo.

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