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La dimensione inclusiva della scuola

La dimensione inclusiva della scuola

Con la legge 59/97, le istituzioni scolastiche hanno acquisito personalità giuridica, autonomia organizzativa e didattica, esercitabile nei limiti della legge e nel rispetto dei principi di logicità e congruità in modo da evitare atti caratterizzati da disparità di trattamento quale potrebbe essere, in primo luogo, la mancata partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di integrazione finalizzato alla costruzione di un progetto di vita che consente all’alunno disabile di “avere un futuro”.
Il processo integrativo, definito all’interno di Gruppi di lavoro la cui costituzione in ogni istituzione scolastica è obbligatoria, ha come obiettivo fondamentale lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione, nella relazione e socializzazione; tale processo richiede la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione oltre l’esistenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal (P.E.I.).
Il Dirigente scolastico è il garante del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) progettata e realizzata dall’istituzione scolastica per la generalità degli utenti.
La presenza di alunni disabili costituisce un evento che richiede una riorganizzazione del sistema ma rappresenta anche un’occasione di crescita per tutti.
L’integrazione/inclusione scolastica è un valore fondativo, un assunto culturale che richiede una incisiva leadership gestionale e relazionale; tale capacità si manifesta attraverso la promozione e la cura di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche come corsi di formazione, programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità, progetti, iniziative capaci di coinvolgere i genitori e le varie forze locali, la costituzione di rete di scuole per obiettivi concernenti l’inclusione e partecipazione agli incontri di G.L.H.O., l’istituzione del Gruppo di Lavoro dell’Handicap (G.L.H.) di istituto, la continuità educativo-didattica, la partecipazione alla stipula di Accordi di Programma a livello dei piani di zona, di cui alla legge 328/00, direttamente o tramite reti di scuole.
L’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche richiede un buon livello organizzativo, punti fermi costituiti da principi di legge intorno cui sviluppare la progettualità educativa finalizzata al successo formativo di tutti gli alunni.
Il Collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto elaborano il P.O.F. che si qualifica inclusivo quando prevede la realizzazione di azioni, progetti, possibilità esperenziali idonee a fornire risposte precise ad esigenze educative individuali.
Il Dirigente scolastico ha il compito di rendere operative le indicazioni del P.O.F. in via diretta o affidandole ad una figura professionale di riferimento qual è la funzione strumentale.
La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve essere costruita tenendo presente quanto disposto dalla legge 104/92 in materia di integrazione scolastica il cui obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, comunicazione, relazione e socializzazione: finalità non impedita da difficoltà di apprendimento, né da altre problematicità connesse all’handicap.
Sono quindi contrari al dettato normativo della legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgono più alunni con disabilità per quote orario anche minime o per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico.
Talvolta a torto, soprattutto dinanzi a particolari casi di handicap, il ruolo formativo della scuola si ritiene esaurito nella socializzazione; quest’ultima è uno strumento di crescita da integrare necessariamente ed in modo equilibrato con il miglioramento degli apprendimenti, effettuato mediante pratiche didattiche individualizzate o di gruppo progettate individualmente sulla base delle esigenze del soggetto e realizzate, preferibilmente, nell’ambito della classe e nel contesto del programma in essa esplicato.
Si è integrati/inclusi in un contesto scolastico quando si effettuano esperienze, si attivano apprendimenti insieme agli altri, si condividono strategie di lavoro scaturite dalla programmazione congiunta di tutti i docenti curricolari i quali insieme all’insegnante di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
La cooperazione e la corresponsabilità del team dei docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge quadro sulla disabilità.
È compito del dirigente scolastico e degli Organi collegiali competenti attivare le necessarie iniziative per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità così come esplicitata nel P.O.F..
La documentazione relativa al P.E.I. deve essere disponibile alla famiglia in modo da consentire alla stessa la conoscenza del percorso educativo e formativo concordato e pianificato.
Il fascicolo individuale dell’alunno con disabilità, il cui fine è di documentare il percorso formativo compiuto nell’iter scolastico, riveste una notevole importanza soprattutto nel momento del passaggio fra un grado e l’altro di istruzione.
Nel passaggio dal I al II ciclo di istruzione è indispensabile che i Dirigenti scolastici coinvolti prevedano forme di consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di riferimento per l’integrazione delle scuole coinvolte, in modo da consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l’alunno disabile.
Si possono inoltre avviare progetti sperimentali che, sulla base di accordi fra le istituzioni scolastiche e nel rispetto della normativa vigente anche contrattuale, consentano al docente del grado scolastico già frequentato di partecipare alle fasi di accoglienza e di inserimento nel grado successivo.
È importante la consegna della documentazione completa e sufficientemente articolata per consentire all’istituzione scolastica che accoglie l’alunno disabile di progettare adeguatamente i propri interventi.
C’è da chiedersi se il diritto allo studio, inteso come diritto al successo formativo di tutti gli alunni alla luce della legge 59/97, si realizzi, nel rispetto delle deroghe normativamente previste, attraverso la permanenza nel sistema di istruzione fino all’età di 21 anni, o attraverso rallentamenti eccessivi in determinati gradi di istruzione.
In effetti il sistema di istruzione risponde ai bisogni educativi e formativi dei giovani cittadini, rendendo indispensabile il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici realizzando il puntuale passaggio al mondo del lavoro e all’attuazione del progetto di vita che, pur essendo parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell’alunno con disabilità dopo il periodo scolastico e come progettualità futura va condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.
È a tal riguardo indispensabile predisporre piani educativi che prefigurano, all’interno del P.O.F., attraverso anche l’orientamento, le possibili scelte da operare al momento di uscita del ragazzo, in particolare mediante l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro e la partecipazione degli alunni con disabilità nell’ambito del sistema IFTS.
Il Dirigente scolastico predispone adeguate misure organizzative per realizzare forme efficaci di relazioni con i soggetti coinvolti e con quelli deputati al servizio per l’impiego e con le associazioni.
Per rendere più efficace ed efficiente l’intervento dell’istituzione scuola nel processo di crescita e sviluppo dell’alunno disabile; il Dirigente scolastico promuove la costituzione di reti di scuole, per un utilizzo più efficace dei fondi utilizzati, una condivisione di risorse umane, strumentali, buone pratiche, momenti di aggiornamento e la promozione della documentazione; in tal modo si dota il territorio di un punto di riferimento per i rapporti con le famiglie e con l’extrascuola.

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