Le situazioni contemplate dall’articolo 725 CO
10:31 AM
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Le situazioni contemplate dall’articolo 725 CO
a) La perdita di capitale
Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio di amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale e le propone misure di risanamento (art. 725 cpv. 1 CO).
Questa disposizione tende a salvaguardare non gli interessi dei creditori, i quali diritti non sono ancora compromessi, bensì quelli degli azionisti. Questi devono essere informati in tempo riguardo alla situazione finanziaria della società, al fine di potere prendere le misure necessarie.
b) L’eccedenza dei debiti
Il consiglio di amministrazione è tenuto a seguire la situazione economica e finanziaria della società. Rientra nelle sue mansioni allestire un bilancio intermedio e di sottoporlo alla verifica di un revisore abilitato, se esiste un fondato timore di ammettere che la società è eccessivamente indebitata (art. 725 cpv. 2 CO).
Si parla di indebitamento eccessivo quando l’ammontare degli attivi è inferiore a quello dei fondi di terzi. Questa disposizione persegue dunque l’obiettivo di salvaguardare gli interessi dei creditori attuali e futuri, i cui diritti sono compromessi perché i beni della società non coprono più i suoi debiti.
Ove risulti dal bilancio intermedio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio di amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza di attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società («postergazione dei crediti»).
Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio di amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale e le propone misure di risanamento (art. 725 cpv. 1 CO).
Questa disposizione tende a salvaguardare non gli interessi dei creditori, i quali diritti non sono ancora compromessi, bensì quelli degli azionisti. Questi devono essere informati in tempo riguardo alla situazione finanziaria della società, al fine di potere prendere le misure necessarie.
b) L’eccedenza dei debiti
Il consiglio di amministrazione è tenuto a seguire la situazione economica e finanziaria della società. Rientra nelle sue mansioni allestire un bilancio intermedio e di sottoporlo alla verifica di un revisore abilitato, se esiste un fondato timore di ammettere che la società è eccessivamente indebitata (art. 725 cpv. 2 CO).
Si parla di indebitamento eccessivo quando l’ammontare degli attivi è inferiore a quello dei fondi di terzi. Questa disposizione persegue dunque l’obiettivo di salvaguardare gli interessi dei creditori attuali e futuri, i cui diritti sono compromessi perché i beni della società non coprono più i suoi debiti.
Ove risulti dal bilancio intermedio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio di amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza di attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società («postergazione dei crediti»).