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Modello s.p.a. con consiglio di amministrazione - sistema monistico

(Modello s.p.a. con consiglio di amministrazione - sistema monistico)

Art. …CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema monistico di cui agli artt. Da 2409-sexiesdecies a 2409-noviesdecies del codice civile.
La società, pertanto, è amministrata da un consiglio d’amministrazione formata da un numero di amministratori da un minimo di …ad un massimo di … membri, la cui nomina compete all’assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo nelle persone di …….
È nominato Presidente del primo consiglio d’amministrazione il sig…., di seguito il presidente sarà nominato dall’assemblea.
Il compenso dei membri del consiglio e del loro presidente è stabilito annualmente dall’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio; per il periodo che va da oggi alla prima assemblea utile il compenso risulta così determinato: … …
Nel consiglio possono essere nominati soci o non soci in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori, ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della sua gestione.
Non possono cumularsi le cariche di amministratore e di ….Un amministratore dovrà scegliersi tra i componenti della categoria dei soci …. I possessori di strumenti finanziari eleggeranno n. … amministratori.
Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.
I membri del consiglio sono tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399, comma 1, codice civile.
I membri del c.d.a. sono sempre revocabili dall’assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest’ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.

Art. …POTERI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché – attraverso il suo Presidente che la assume - la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il consiglio di amministrazione inoltre:
decide in merito all’ammissione di nuovi soci nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 2528 del codice civile; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le azioni della società nei limiti dell’art. 2529 del codice e con l’osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle azioni sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall’art. 2532 del codice civile.
Il tutto oltre che nel rispetto delle disposizioni supra richiamate anche di quanto previsto per ciascuna singola competenza dal presente statuto.
Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori “ad negotia” e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l’osservanza dei limiti imposti dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall’art. 2381, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Fermo quanto sopra è consentita la delega delle seguenti attribuzioni … ad un comitato esecutivo composto da n. … membri. Il comitato sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 2381 c.c. In ogni caso gli amministratori eletti dai possessori degli strumenti finanziari non possono essere né delegati né membri del comitato esecutivo.

Art. … FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Per la cessazione dall’ufficio e la sostituzione troveranno applicazione le norme degli artt. 2385 e 2386 c.c.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la con testualità di discussione e deliberazione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. È vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Art. …COMITATO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE - MEMBRI E PRESIDENTE
In forza della suespressa determinazione, la società è controllata da un comitato controllo il cui numero di componenti, in ogni caso non inferiore a … né superiore a …, è fissato dal c.d.a., che è competente anche per la loro nomina.
Al comitato spettano i doveri ed i poteri stabiliti dall’art. 2409-octiesdecies del codice civile.
Tutti i membri del comitato sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili (72), nessuno di essi potrà
far parte dell’eventuale comitato esecutivo né avere deleghe o cariche particolari né esercitare, anche di fatto, alcuna funzione attinente la gestione della società, di società che la controllino o che ne siano controllate.
Il Presidente del comitato è nominato dal comitato stesso, al suo interno, a maggioranza assoluta di voti.

Art. … CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di società cooperative.

Art. … NORME APPLICABILI
Per quanto non direttamente previsto in materia di controllo di gestione e di controllo contabile, si applicano le
norme di legge.

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