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LE CLAUSOLE DELLO STATUTO CONCERNENTI LE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ COOPERATIVE

LE CLAUSOLE DELLO STATUTO CONCERNENTI LE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ COOPERATIVE


L’operatore in sede di formulazione di modelli concernenti la parte dello statuto dedicato all’assemblea
dei soci, risolverà le problematiche derivanti dalla normativa speciale, attingendo, per il resto,
con il limite della compatibilità, alla materia propria del “tipo” di riferimento.
le principali indicazioni che atto costitutivo e
statuto devono contenere con riferimento all’assemblea dei soci, e precisamente:
a. clausole riferibili alla convocazione;
b. clausole riferibili ai quorum costitutivi e deliberativi;
c. clausole riferibili all’intervento dei soci in assemblea ed alla relativa eventuale rappresentanza;
d. clausole relative alla disciplina dell’esercizio del diritto di voto;
e. clausole relative allo svolgimento dell’assemblea;
f. clausole relative alle assemblee separate;

TITOLO ……DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
(Modello spa)
Art … CONVOCAZIONE
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo (44) in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge.
L’avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all’art. 2366 c.c. e dev’essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in uno dei seguenti quotidiani:
a)…; b) …; c)…; almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
(In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, l’organo amministrativo può convocare l’assemblea sociale mediante le seguenti formalità:
– piego raccomandato con (o senza ) ricevuta di ritorno;
– fax munito del rapporto di ricezione;
– lettera consegnata ai destinatari tramite società di recapito;
purché la convocazione raggiunga il suo scopo almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova).
L’assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L’avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

(Modello s.r.l. )
TITOLO…… DELLE DECISIONI E DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. … CONVOCAZIONE
I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all’art. 2479 del codice civile comma 4. In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l’oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi di legge.
L’avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare il loro elenco, il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta - dal socio destinatario,
o mercé fax munito del rapporto di ricezione.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L’avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

La riforma non detta regole speciali per la convocazione sicché l’adeguamento al modello cooperativo del tipo di riferimento pare agevole. L’organo amministrativo deve deliberare la convocazione assembleare, e predisporre l’ordine del giorno relativo, che poi dovrà estendersi
ai soci. Sarà cura dell’operatore pratico, quindi, controllare che tali condizioni si siano verificate a salvaguardia della legittimità della deliberazione che ne promana. Naturalmente la collegialità concernente la genesi dell’avviso di convocazione non vuol dire che tutti gli amministratori devono sottoscriverlo.
ART… ASSEMBLEA TOTALITARIA
In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità l’assemblea deve ritenersi validamente costituita ed
atta a deliberare quando è rappresentato l’intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la
maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

(Modello s.r.l.)
Art…ASSEMBLEA TOTALITARIA
In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa
partecipa l’intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono
presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento …”
Risulta utile altresì l’indicazione di clausole esplicative dei poteri attribuiti all’assemblea ordinaria e straordinaria. Si attingerà al disposto dell’art. 2364 c.c. per le cooperative che formando il proprio modello sul tipo s.p.a adottino la gestione ordinaria o di tipo monistico. Si farà riferimento all’art. 2364-bis per quelle società a gestione dualistica. I poteri dell’assemblea straordinaria si sussumono, invece, dal disposto dell’art. 2365 c.c.
Per le cooperative che fanno riferimento al tipo s.r.l. è evidente l’applicazione degli artt. 2479 e 2479-bis c.c..

Art…CONVOCAZIONE ANNUALE
Quando particolari esigenze lo richiedano, l’assemblea da tenersi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro centottanta se particolari esigenze lo richiedono; in quest’ultimo caso l’amministratore ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Art… “QUORUM” COSTITUTIVI E “QUORUM” DELIBERATIVI (53), INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Per la validità della costituzione dell’assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di …(s.p.a. o s.r.l ). Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di …(s.p.a. o s.r.l.).
Ogni socio avente diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare (54) e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci (o numero inferiore a dieci). I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell’impresa del socio.
L’intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza;
in quest’ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all’assemblea il socio che lo ha espresso.

Art… DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VOTO
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta (e/o il numero di azioni comunque possedute) .
Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti …voti (non più di cinque) (55).
Ai soci cooperatori che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, è riconosciuto, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale (voto capitarlo), anche un voto per ogni cinque punti percentuali (o frazione di cinque punti qualora non si raggiunga la percentuale detta) dei beni e/o servizi prodotti della società cooperativa ed utilizzati dalle rispettive imprese dei soci, quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
In ogni caso i soci cooperatori muniti di voto plurimo a mente dell’alinea precedente, non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.
Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto sino al tetto in parola.
 In ogni caso ad essi congiuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Nel caso in cui superino detto terzo il loro voto plurimo viene proporzionalmente ridotto sino al terzo in parola..
Egualmente qualora vi siano possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, ad essi congiuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Nel caso in cui superino detto terzo il loro voto plurimo viene proporzionalmente ridotto sino al terzo in parola..
Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la qualità di socio cooperatore con voto plurimo ai sensi del presente articolo (comma 4) e di socio possessore di strumenti finanziari, nel senso che ove il socio intenda sottoscrivere strumenti finanziari muniti - in generale - del diritto di voto, egli, non godrà del voto agli strumenti finanziari connesso, ove già goda del diritto di voto plurimo..
Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purché la votazione risulti espressa con fax recante l’identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma. È altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile garantire la con testualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione (prima o seconda che sia). Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione.
È vietato il voto segreto.



Art. …SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza dall’amministratore più anziano o unico, in mancanza da altra persona scelta dall’assemblea a maggioranza dei presenti.
Spetta al presidente dell’assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell’assemblea stessa, di accertare l’identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Art. …ASSEMBLEE SEPARATE
È espressamente previsto che per le particolari materie qui di seguito elencate si svolgano assemblee separate, una per ogni provincia i cui si trovino sedi secondarie, o, unità locali.
Materie specifiche:
..... Ogni assemblea separata dovrà convocarsi nei modi e termini previsti per l’assemblea generale almeno quarantacinque giorni prima dell’assemblea generale. Esse dovranno essere convocate presso le sedi secondarie, o le unità locali, o altrove purché nel territorio della provincia ove si trovi la sede secondaria e\o l’unità locale della società cooperativa. Tutte le norme sopraestese per l’assemblea generale si intendono estese alle assemblee separate dei soci.
L’assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale quando coincidano con le speciali materia ad essa demandate, e le maggioranze relative nominano altresì sia i delegati di maggioranza che partecipino alla assemblea generale, sia i delegati di minoranza, questi ultimi nominati in proporzione alla minoranza espressa nella assemblea separata. Tutti i delegati devono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato alla assemblea separata di assistere alla assemblea generale.
I delegati di maggioranza devono, nell’assemblea generale, votare secondo le indicazioni impartite dall’assemblea separata ….

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