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I REQUISITI PER L’AMMISSIONE DEI SOCI E LE CONDIZIONI PER IL RECESSO E L’ESCLUSIONE

I REQUISITI PER L’AMMISSIONE DEI SOCI E LE CONDIZIONI PER IL RECESSO E L’ESCLUSIONE


Art …
Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.
Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in condizione di contribuire al conseguimento dell’oggetto
sociale avendone interesse e precisamente coloro che possiedono i seguenti requisiti:
…….
Non possono, in ogni caso divenire soci, quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della cooperativa

Art…
Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all’organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e dati relativi all’iscrizione al Registro delle Imprese competente se società; b) l’indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso; c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante; d) l’ammontare delle quote che s’intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto; f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.
L’Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all’interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all’interessato. Entro sessanta giorni del ricevimento della comunicazione di rigetto l’interessato può chiedere che, sull’istanza di ammissione, si pronunzi l’assemblea.
Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall’organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo. Restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall’organo amministrativo, e naturalmente all’osservanza dello statuto sociale.
Il socio cessa di essere tale per effetto di a) morte, b) recesso, c) esclusione …

La regola per cui la morte del socio scioglie il rapporto sociale viene sostanzialmente ribadita nella disposizione dell’art. 2534 il quale stabilisce che gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, o al rimborso delle azioni.
Il comma 2 della disposizione in esame consente, invero, la previsione statutaria di una clausola di “continuazione facoltativa” per gli eredi ed obbligatoria per la società: in altri termini la società può essere obbligata a continuare il rapporto sociale con gli eredi qualora questi vi acconsentano.
Traducendo in clausole:


Art..
In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del “de cuius”.
L’erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell’eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell’organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l’erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.
Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell’esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni) fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

oppure nel caso di previsione della divisibilità della quota

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

Art…
Il recesso del socio cooperatore è consentito:
– nei casi previsti dalla legge;
– al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
– al socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
È vietato il recesso parziale.
La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all’organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest’ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.
Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell’esercizio successivo.
Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

Art…
L’esclusione del socio è deliberata dall’organo amministrativo:
– nel caso dell’art. 2531;
– per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
– per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
– nel caso dell’art. 2286 del codice civile;
– nel caso di cui all’art. 2288 comma 1 del codice civile;
– nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.
La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.
L’esclusione produce effetto dall’annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art…
Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione  della quota secondo quanto quivi in prosieguo:
– rimborso della partecipazione interamente liberata;
– rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’art. 2545-quinquies comma 3.
La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.
Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in numero …di rate d’eguale importo nel periodo di anni …dall’approvazione del bilancio.
Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.
Il socio uscente o gli eredi di quello defunto è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società

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