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CAPITALE SOCIALE, LE PARTECIPAZIONI SOCIALI ED IL LORO TRASFERIMENTO, PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ, UTILI E RISTORNI

CAPITALE SOCIALE, LE PARTECIPAZIONI SOCIALI ED IL LORO TRASFERIMENTO, PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ, UTILI E RISTORNI

Art … Capitale sociale
Il capitale sociale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori) ed è rappresentato da azioni (21) (o da quote nel caso di s.r.l.) del valore nominale pari ad euro …(cadauna). Detto capitale può essere liberato mercé conferimenti in danaro, di crediti o in natura. Quello sottoscritto dai soci comparenti è liberato come di seguito:
dal socio … per una quota di euro … con conferimento in danaro versato nel suo intero ammontare presso…

L’ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall’art. 2528 del codice civile non importa modifica dell’atto costitutivo.
La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli art. 2438 e seguenti del codice civile.
L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall’assemblea su proposta degli amministratori.

Art …VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE
Le partecipazioni sociali (23) non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l’autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata che avrà il contenuto di cui all’art. … del presente statuto. L’organo amministrativo comunicherà al socio detto il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni 60 dal ricevimento della raccomandata di cui supra. Trascorso comunque il termine detto il socio è libero di vendere, e l’acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull’istanza si pronunzi l’assemblea.

Articolo ... PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci sovventori, e da quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa (ove possibile), dalla riserva legale, dall’eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall’assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

Articolo ... ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E RISTORNI
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà il 31 dicembre 200…
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro 180 giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all’oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge. È salvo in ogni caso il potere dell’assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

 L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l’assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall’ultimo comma dell’art. 2545-sexies (25).

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