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GENERALITÀ ED ASPETTI PRELIMINARI

GENERALITÀ ED ASPETTI PRELIMINARI


Art… Denominazione e norme applicabili

È costituita tra i comparenti una società cooperativa denominata “…società cooperativa”, la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società per azioni.

Oppure:
È costituita tra i comparenti una società cooperativa denominata “…società cooperativa”, la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge perle società a responsabilità limitata.

Il secondo aspetto “preliminare” consiste nell’indicazione delle regole concernenti lo svolgimento dell’attività mutualistica in base al disposto dell’art. 2521:

Art…  Scopo ed oggetto

La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono previsti in apposito regolamento che, redatto di comune accordo tra i comparenti ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma - prima parte - dell’art. 2521 del codice civile, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera “…”. Riguardo ai detti rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all’organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con l’allegato regolamento, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. I comparenti, precisano, altresì, che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall’organo amministrativo valutate le esigenze dell’impresa cooperativa.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Oppure

La cooperativa, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall’organo amministrativo verrà approvato dall’assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma - seconda parte - dell’art. 2521 del codice civile. Fin d’ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all’organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. I comparenti, precisano, altresì, che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall’organo amministrativo valutate le esigenze dell’impresa cooperativa.
Poiché l’oggetto dell’attività deve essere specifico e ben individuato, appare auspicabile una clausola del tipo di quella in prosieguo:

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l’altro, al regolamento sopra citato, ha come per oggetto:
– ………….
Essa potrà inoltre compiere tutti gli atti necessari e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, compiere, pertanto le operazioni mobiliari e/o immobiliari necessarie a tal fine e tali ritenute dall’organo amministrativo.
La cooperativa può ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari).

Ed inoltre ferma la necessaria differenza concernente l’adozione del tipo s.p.a. o s.r.l. potrebbe aggiungersi:
… anche emettendo obbligazioni ed altri strumenti finanziari, come pure mercé l’assunzione di partecipazioni in altre imprese con l’esclusione dello scopo del collocamento sul mercato, ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia


Art… Denominazione e  Sede legale
L’art. 2521 n. 2 prescrive la denominazione della società (con formulazione speculare a  quella utilizzata in materia di spa o srl), nonché la necessità dell’indicazione del “comune ove è posta la sede” e le eventuali sedi secondarie.
Dunque:
– è sufficiente in atto indicare il Comune ove ha sede la società, e sarà, conseguentemente cura del notaio in sede di iscrizione della società cooperativa indicare al competente registro delle imprese l’indirizzo della sede sociale all’interno del comune;
– la modifica dell’indirizzo non costituisce modifica dell’atto costitutivo, mentre è modifica il trasferimento della sede da un Comune all’altro. Nel primo caso, l’indicazione della nuova ubicazione nel registro delle imprese è incombenza dell’organo amministrativo;
– nulla esclude che l’indirizzo specifico (via e civico) siano indicati nell’atto costitutivo a maggiore precisione del medesimo, senza che l’indicazione interferisca con i principi enunciati: in altri termini ove lo statuto tale indicazione contenga, la sua modifica (nell’ambito del medesimo comune) non costituisce modifica statutaria;
– quanto detto a proposito della sede principale vale anche per le sedi secondarie;
il legislatore ha innovato, nel senso dianzi espresso, a proposito della indicazione della sede sociale, solo per ciò che concerne l’atto costitutivo (o statuto) mentre non sembra che abbia, in alcun modo, riformulato il rilievo sostanziale delle altre norme che fanno, parimenti, riferimento alla sede sociale. Il concetto giuridico di “sede sociale”, quindi, ove non sia diversamente prescritto (come appunto in fase costitutiva) deve ritenersi completo solo quando contenga l’indicazione - oltre che del comune - anche di via e civico.

In tal senso appare congrua una formula siffatta:

La società ha sede legale nel Comune di …(si può mettere anche via e civico)
La società, nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi
nei modi, forme e termini di legge.

Oppure

L’istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all’interno del Comune di … è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale
della società all’interno del Comune di …
L’organo amministrativo della società può altresì istituire nuove sedi secondarie o portare la sede legale al di fuori del Comune di …, purché nell’ambito del territorio nazionale).

Pare, egualmente, opportuno segnalare che la riforma quanto alla durata del contratto abbia un “contenuto” singolare: l’art. 2521, infatti nulla dice al riguardo al pari delle norme che riguardano le società a responsabilità limitata nel complesso delle quali, tuttavia le disposizioni concernenti la durata si ritrovano in materia di recesso (art. 2473 comma 2). Né pare possa trovare applicazione diretta il n. 13 dell’art. 2328 che prescrive, per le società per azioni, l’obbligo di prevedere la durata del contratto ammettendo un contratto a tempo indeterminato (salvo in tal caso il diritto di recesso del socio). L’inapplicabilità deriva, infatti, con tutta evidenza dalla “specialità” dell’art. 2521, che inibisce l’utilizzo delle altre norme (previste per i tipi di riferimento) in materia di costituzione.
Per questa circostanza si suggerisce una clausola siffatta:

La società ha durata a tutto il ……Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell’assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all’organo amministrativo nei termini di cui all’art. 2532 c.c. e produrrà effetto così come previsto nell’ultimo comma della citata norma.

Ovvero

I comparenti convengono di non fissare termine di durata per la costituita società. Perciò è riconosciuto ai soci il diritto di recedere in ogni tempo. Diritto da esercitarsi con un preavviso di almeno sei mesi e produrrà effetti con la chiusura dell’esercizio nel corso del quale il termine del semestre spira .

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