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Liquidazione coatta amministrativa

Liquidazione coatta amministrativa


In caso di insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al fallimento.    La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Questo procedimento ha carattere forzoso, in quanto è diretto a realizzare i diritti dei creditori attraverso la liquidazione dell’impresa cooperativa, è regolato dal Regio Decreto n° 267 del 16/3/1942.
La liquidazione coatta amministrativa fa seguito alla dichiarazione dello stato di insolvenza della cooperativa da parte del Tribunale del luogo dove essa ha sede, su richiesta di uno o più creditori e sentita l’autorità governativa di vigilanza.
Il provvedimento deve essere integralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entro 10 giorni dalla sua data.
Al termine di tutta la procedura il commissario liquidatore provvede a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese e deposita i suoi libri e registri presso l’Ufficio del Registro delle imprese.

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