Cessazione dell’attività
9:02 AM
Edit
Cessazione dell’attività
La nostra società ad un certo momento può decidere di sciogliersi per vari motivi:
1) il decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo per la durata della società, senza che sia intervenuta proroga da parte dell’Assemblea straordinaria dei soci;
2) conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) protratta inerzia dell’Assemblea;
4) cause previste dallo Statuto;
5) perdita del capitale sociale;
6) liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità governativa nei casi previsti dalla legge.
Nel periodo che intercorre tra l’accertamento di dover sciogliere la cooperativa e la nomina dei liquidatori, gli amministratori rimangono in carica per espletare l’ordinaria amministrazione.
Dovranno convocare l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria nel termine di 30 giorni dal fatto che determina lo scioglimento.
La delibera di scioglimento della cooperativa deve essere assunta dall’Assemblea straordinaria dei soci, alla presenza di un notaio, e deve essere presa con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci iscritti nel libro dei soci alla data dell’assemblea.
L’assemblea nomina i liquidatori.
Il Consiglio di amministrazione con il passaggio delle consegne al liquidatore cessa ogni sua funzione, mentre l’Assemblea dei soci continua a svolgere le proprie funzioni compatibilmente con lo stato di liquidazione, il Collegio sindacale invece continua ad esercitare i poteri di vigilanza e controllo sull’operato dei liquidatori, nonché sulla relazione di bilancio.
Se la liquidazione si protrae per oltre un anno, i liquidatori hanno l’obbligo di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio.
1) il decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo per la durata della società, senza che sia intervenuta proroga da parte dell’Assemblea straordinaria dei soci;
2) conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) protratta inerzia dell’Assemblea;
4) cause previste dallo Statuto;
5) perdita del capitale sociale;
6) liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità governativa nei casi previsti dalla legge.
Nel periodo che intercorre tra l’accertamento di dover sciogliere la cooperativa e la nomina dei liquidatori, gli amministratori rimangono in carica per espletare l’ordinaria amministrazione.
Dovranno convocare l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria nel termine di 30 giorni dal fatto che determina lo scioglimento.
La delibera di scioglimento della cooperativa deve essere assunta dall’Assemblea straordinaria dei soci, alla presenza di un notaio, e deve essere presa con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci iscritti nel libro dei soci alla data dell’assemblea.
L’assemblea nomina i liquidatori.
Il Consiglio di amministrazione con il passaggio delle consegne al liquidatore cessa ogni sua funzione, mentre l’Assemblea dei soci continua a svolgere le proprie funzioni compatibilmente con lo stato di liquidazione, il Collegio sindacale invece continua ad esercitare i poteri di vigilanza e controllo sull’operato dei liquidatori, nonché sulla relazione di bilancio.
Se la liquidazione si protrae per oltre un anno, i liquidatori hanno l’obbligo di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio.