Bilancio d’esercizio
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Bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio costituisce il prospetto contabile della consistenza patrimoniale della società cooperativa, che gli amministratori hanno l’obbligo di predisporre alla fine di ogni esercizio sociale e far approvare entro 4 mesi dalla chiusura dello stesso, salvo diverse disposizioni statutarie.
Esso è costituito dalla situazione patrimoniale nella quale sono indicati gli elementi attivi e passivi di bilancio, e da un conto economico dei profitti e delle perdite che sintetizza in maniera schematica le variazioni della consistenza patrimoniale intervenute nel corso dell’esercizio, il cui saldo deve corrispondere a quello della situazione patrimoniale.
Il bilancio, unitamente alla relazione degli amministratori ed ai documenti contabili giustificativi, deve essere sottoposto al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato al punto precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.