Consiglio di amministrazione
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Consiglio di amministrazione
L’organo amministrativo delle società cooperative (come delle società in genere) è l’organo che:
a) realizza in piena autonomia lo scopo sociale;
b) gestisce la società;
c) esegue la volontà assembleare;
d) rappresenta la società di fronte ai terzi in ogni sede.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle societa' cooperative cui si applica la disciplina delle societa' per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilita' degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu' amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo' essere attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e' riservata all'assemblea.
La riforma in materia di diritto cooperativo grava gli amministratori di incombenze pregnanti. Oggi infatti, salvo diverse disposizioni, la figura dell’amministratore avrà l’onere di documentare la condizione di “mutualità prevalente” in nota integrativa al bilancio, sottolineando i seguenti parametri contabili:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- il costo della produzione di beni o servizi ricevuti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale del costo dei servizi , ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.
Entro 15 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori debbono chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni deve essere comunicato il nominativo del legale rappresentante della società al competente ufficio IVA, per ottenere l’attribuzione del numero di partita IVA e codice fiscale. Tale atto va ripetuto ad ogni variazione del nominativo del legale rappresentante.
Cooperativa s.p.a.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle s.p.a. l’atto costitutivo deve stabilire limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi (articolo 2542, comma 3). Scelta, quest’ultima, tesa a risolvere eventuali situazioni di conflitti di interesse e di accumulo di potere degli amministratori a scapito della proprietà “debole” dei soci[43], ma che d’altro canto si espone alla critica di poter determinare l’inefficiente disperdersi di professionalità maturate all’interno di una determinata realtà cooperativa[44].
Se alla cooperative si applicano le norme sulle s.p.a., c’è la possibilità di impiegare tre diversi sistemi di amministrazione, uno legale derogabile e due alternativi su scelta esercitata nell’atto costitutivo[45].
1) sistema ordinario
Si compone (oltre che dell’assemblea, con le competenze tradizionali) di un consiglio di amministrazione (eventualmente con comitato esecutivo o amministratore delegato, al suo interno) o amministratore unico (organo di gestione) e di un collegio sindacale (organo di controllo, formato secondo le regole di cui agli articoli 2397 ss., e dunque composto badando alla professionalità dei membri), secondo lo schema classico come aggiornato in sede di riforma. È il modello di default, che si applica cioè in assenza di diversa disposizione statutaria.
2) sistema dualistico (articolo 2409-octies)
Si articola in un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il primo, costituito da almeno due componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza, ha l’esclusiva responsabilità della gestione. Il secondo, costituito da almeno tre componenti, di cui almeno uno revisore contabile, è nominato dall’assemblea ordinaria. Esso, oltre alle funzioni del collegio sindacale, svolge anche alcune funzioni dell’assemblea (nomina i gestori, li revoca, ne determina la retribuzione, approva il bilancio, promuove l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei gestori). L’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza e delibera unicamente sull’oggetto sociale e sulla struttura societaria (operazioni sul capitale, fusioni, ecc.).
Se la cooperativa adotta questo sistema di amministrazione, gli eventuali possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dei due organi, e i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra soci cooperatori o tra persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2544, comma 2).
Ci sembra che il sistema dualistico ponga problemi in relazione all’articolo 2543, comma 2, dal momento che, attraverso la nomina del consiglio di sorveglianza, i soci cooperatori più attivi sul fronte mutualistico finirebbero per controllare l’organo di gestione i cui componenti sono appunto nominati dal consiglio di sorveglianza. Ciò sarebbe in contrasto col principio di democraticità (e di divieto di controllo societario) emergente, tra gli altri, dall’articolo 2538, comma 2.
3) sistema monistico (articolo 2409-sexiesdecies)
È vicino al sistema tradizionale, da cui si distacca per il fatto che manca il collegio sindacale sostituito nelle sue funzioni da un comitato di controllo, nominato dal consiglio di amministrazione (che indica altresì il numero, comunque non inferiore a tre nelle società che ricorrono a capitale di rischio) al suo interno e composto da amministratori non esecutivi, di cui almeno un componente revisore contabile.
Esso semplifica la gestione interna della società, rende più trasparente il rapporto tra gestori e controllori, favorendo la produzione e circolazione delle informazioni.
Se la cooperativa adotta questo sistema, gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo, e non possono ricevere deleghe operative né far parte del comitato esecutivo (articolo 2544, comma 3).
Cooperativa s.r.l.
Ai soci della nuova società a responsabilità limitata è lasciata piena autonomia circa la scelta del modello di amministrazione: amministratore unico, consiglio di amministrazione (anche senza vincolo di collegialità), amministrazione congiunta o disgiunta .
a) realizza in piena autonomia lo scopo sociale;
b) gestisce la società;
c) esegue la volontà assembleare;
d) rappresenta la società di fronte ai terzi in ogni sede.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle societa' cooperative cui si applica la disciplina delle societa' per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilita' degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu' amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo' essere attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e' riservata all'assemblea.
La riforma in materia di diritto cooperativo grava gli amministratori di incombenze pregnanti. Oggi infatti, salvo diverse disposizioni, la figura dell’amministratore avrà l’onere di documentare la condizione di “mutualità prevalente” in nota integrativa al bilancio, sottolineando i seguenti parametri contabili:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- il costo della produzione di beni o servizi ricevuti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale del costo dei servizi , ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.
Entro 15 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori debbono chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni deve essere comunicato il nominativo del legale rappresentante della società al competente ufficio IVA, per ottenere l’attribuzione del numero di partita IVA e codice fiscale. Tale atto va ripetuto ad ogni variazione del nominativo del legale rappresentante.
Cooperativa s.p.a.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle s.p.a. l’atto costitutivo deve stabilire limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi (articolo 2542, comma 3). Scelta, quest’ultima, tesa a risolvere eventuali situazioni di conflitti di interesse e di accumulo di potere degli amministratori a scapito della proprietà “debole” dei soci[43], ma che d’altro canto si espone alla critica di poter determinare l’inefficiente disperdersi di professionalità maturate all’interno di una determinata realtà cooperativa[44].
Se alla cooperative si applicano le norme sulle s.p.a., c’è la possibilità di impiegare tre diversi sistemi di amministrazione, uno legale derogabile e due alternativi su scelta esercitata nell’atto costitutivo[45].
1) sistema ordinario
Si compone (oltre che dell’assemblea, con le competenze tradizionali) di un consiglio di amministrazione (eventualmente con comitato esecutivo o amministratore delegato, al suo interno) o amministratore unico (organo di gestione) e di un collegio sindacale (organo di controllo, formato secondo le regole di cui agli articoli 2397 ss., e dunque composto badando alla professionalità dei membri), secondo lo schema classico come aggiornato in sede di riforma. È il modello di default, che si applica cioè in assenza di diversa disposizione statutaria.
2) sistema dualistico (articolo 2409-octies)
Si articola in un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il primo, costituito da almeno due componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza, ha l’esclusiva responsabilità della gestione. Il secondo, costituito da almeno tre componenti, di cui almeno uno revisore contabile, è nominato dall’assemblea ordinaria. Esso, oltre alle funzioni del collegio sindacale, svolge anche alcune funzioni dell’assemblea (nomina i gestori, li revoca, ne determina la retribuzione, approva il bilancio, promuove l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei gestori). L’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza e delibera unicamente sull’oggetto sociale e sulla struttura societaria (operazioni sul capitale, fusioni, ecc.).
Se la cooperativa adotta questo sistema di amministrazione, gli eventuali possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dei due organi, e i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra soci cooperatori o tra persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2544, comma 2).
Ci sembra che il sistema dualistico ponga problemi in relazione all’articolo 2543, comma 2, dal momento che, attraverso la nomina del consiglio di sorveglianza, i soci cooperatori più attivi sul fronte mutualistico finirebbero per controllare l’organo di gestione i cui componenti sono appunto nominati dal consiglio di sorveglianza. Ciò sarebbe in contrasto col principio di democraticità (e di divieto di controllo societario) emergente, tra gli altri, dall’articolo 2538, comma 2.
3) sistema monistico (articolo 2409-sexiesdecies)
È vicino al sistema tradizionale, da cui si distacca per il fatto che manca il collegio sindacale sostituito nelle sue funzioni da un comitato di controllo, nominato dal consiglio di amministrazione (che indica altresì il numero, comunque non inferiore a tre nelle società che ricorrono a capitale di rischio) al suo interno e composto da amministratori non esecutivi, di cui almeno un componente revisore contabile.
Esso semplifica la gestione interna della società, rende più trasparente il rapporto tra gestori e controllori, favorendo la produzione e circolazione delle informazioni.
Se la cooperativa adotta questo sistema, gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo, e non possono ricevere deleghe operative né far parte del comitato esecutivo (articolo 2544, comma 3).
Cooperativa s.r.l.
Ai soci della nuova società a responsabilità limitata è lasciata piena autonomia circa la scelta del modello di amministrazione: amministratore unico, consiglio di amministrazione (anche senza vincolo di collegialità), amministrazione congiunta o disgiunta .