Organismi sociali
8:21 AM
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Organismi sociali
Perché la nostra cooperativa funzioni, produca prodotti o servizi, venda, produca utili è necessario che sia ben amministrata. Per far questo è necessario individuare per ogni socio la figura professionale corretta.
Innanzitutto troviamo i soci che possono essere:
1) Soci cooperatori, cioè coloro che utilizzano le strutture della cooperativa per il soddisfacimento dei propri bisogni partecipando materialmente al lavoro, usufruendo dei servizi, conferendo il prodotto o producendolo.
2) Soci sovventori, cioè coloro che non utilizzano le strutture della cooperativa ma sottoscrivono azioni e versano il capitale sociale a puro titolo di investimento.
La riforma ha inoltre previsto altre tipologie quali quella del socio finanziatore e quella del socio in prova. La prima figura riguarda quei soggetti abilitati all’emissione di strumenti finanziari nel rispetto della disciplina prevista per le s.p.a.. Infatti nell’atto costitutivo saranno precisati i diritti di partecipazione o patrimoniali attribuiti ai possessori di strument6i finanziari e le eventuali condizioni del loro trasferimento. Qualora tale tipologia di socio rientri tra i soci sovventori, i relativi diritti patrimoniali saranno disciplinati come per tale categoria con i limiti di cui alla Legge 59/92.
Per quanto riguarda invece le cooperative che seguono il regime delle s.r.l. è prevista la possibilità di offrire in sottoscrizione strumenti finanziari non partecipativi solo a investitori qualificati, a fondi mutualistici e a fondi pensione costituiti da società cooperative.
Il socio in prova, infine, comprende quella categoria di soggetti per i quali è previsto un periodo di formazione, che peraltro non può superare i cinque anni. I relativi diritti patrimoniali e amministrativi andranno specificati nell’atto costitutivo.
Innanzitutto troviamo i soci che possono essere:
1) Soci cooperatori, cioè coloro che utilizzano le strutture della cooperativa per il soddisfacimento dei propri bisogni partecipando materialmente al lavoro, usufruendo dei servizi, conferendo il prodotto o producendolo.
2) Soci sovventori, cioè coloro che non utilizzano le strutture della cooperativa ma sottoscrivono azioni e versano il capitale sociale a puro titolo di investimento.
La riforma ha inoltre previsto altre tipologie quali quella del socio finanziatore e quella del socio in prova. La prima figura riguarda quei soggetti abilitati all’emissione di strumenti finanziari nel rispetto della disciplina prevista per le s.p.a.. Infatti nell’atto costitutivo saranno precisati i diritti di partecipazione o patrimoniali attribuiti ai possessori di strument6i finanziari e le eventuali condizioni del loro trasferimento. Qualora tale tipologia di socio rientri tra i soci sovventori, i relativi diritti patrimoniali saranno disciplinati come per tale categoria con i limiti di cui alla Legge 59/92.
Per quanto riguarda invece le cooperative che seguono il regime delle s.r.l. è prevista la possibilità di offrire in sottoscrizione strumenti finanziari non partecipativi solo a investitori qualificati, a fondi mutualistici e a fondi pensione costituiti da società cooperative.
Il socio in prova, infine, comprende quella categoria di soggetti per i quali è previsto un periodo di formazione, che peraltro non può superare i cinque anni. I relativi diritti patrimoniali e amministrativi andranno specificati nell’atto costitutivo.